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Bonus di 1000 € per lavoratori fragili: a chi spetta, domande entro il 30 novembre

Informiamo tutta al comunità sorda che è possibile fare domanda per il bonus di 1.000 euro per i lavoratori del settore privato della categoria “fragili” (disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) che nel corso del 2021 hanno raggiunto il periodo massimo indennizzabile di malattia, rimanendo senza tutela e indennizzo a carico dell’INPS per ulteriori periodi oltre quello massimo indennizzabile.

La domanda si presenta ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022 tramite servizio online INPS (Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum di cui all’art.1, comma 969, della legge 234/2021) oppure tramite i patronati.

ACCEDI AL SERVIZIO

L’INPS, espletati gli opportuni controlli, provvederà a pagare direttamente il bonus, tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente, che deve essere intestato o cointestato al richiedente. Tutte le istruzioni operative sono contenute nella Circolare INPS 96/2022 e nel Messaggio 3106/2022.

A titolo di esempio (non esaustivo) possono essere beneficiari del bonus: operai del settore industria, operai e impiegati del settore terziario e servizi, lavoratori dell’agricoltura, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi.

Sono invece esclusi dalla platea di aventi diritto al bonus: collaboratori familiari (colf e badanti), impiegati dell’industria, quadri (industria e artigianato), dirigenti, portieri, lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata.

Per approfondire:

Il bonus è previsto dalla Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) in vigore dal 1° gennaio, dall’articolo 1 al comma 969:

Ai dipendenti del settore privato, destinatari nel 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito dalla legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022.

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